MARCATURA CE
La Direttiva 89/106/CEE (Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD), recepita in Italia dal DPR 246:1993, ha introdotto l’obbligo della Marcatura CE per la produzione e la commercializzazione dei materiali da costruzione.
Il 1° Luglio 2013 è entrato in vigore il Reg. n. 305/2011 (Regolamento dei Prodotti da Costruzione – CPR) che ha introdotto alcune novità, chiarimenti ed obblighi per coloro che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione, integrato dal Reg n. 574/2014.
«Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011 fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione». (CPR 305/11 – articolo 1).
La Marcatura CE è pertanto necessaria per garantire una libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea e rappresenta un metodo comune per valutare, testare, garantire e dichiarare le prestazioni di un prodotto da costruzione. Essa è responsabilità del produttore e può essere apposta dallo stesso a seguito di certificazione di conformità CE rilasciata da Ente Abilitato e Notificato, secondo il Sistema di Attestazione 2+.
COMPITI DEL FABBRICANTE
• Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC)
• Prove iniziali di tipo (ITT) e controllo sui prodotti tramite prove di laboratorio costanti in base alle prescrizioni delle singole norme armonizzate
• Redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP)
COMPITI DELL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
• Certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica sulla base di:
– ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC con emissione del certificato riportante i prodotti sottoposti a FPC
– sorveglianza continua, valutazione e approvazione dell’FPC e conseguente conferma della validità del certificato
VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CE
• Possibilità di immissione del prodotto sul mercato
• Controllo del processo produttivo attraverso la verifica di:
– materie prime
– impianti e attrezzature
– risorse umane
– rispetto delle procedure
• Costanza delle prestazioni dei prodotti, attraverso la determinazione costante delle caratteristiche fisiche e meccaniche
• Maggior affidabilità di fornitura, con migliori garanzie date ai Direttori Lavori, alle Imprese e ai Committenti
PRODOTTI
CONGLOMERATI BITUMINOSI
Il conglomerato bituminoso è costituito da una miscela di aggregati (materiali rocciosi di diversa granulometria quali filler, sabbia e pietrisco) e un legante che ha la funzione di legare gli inerti fra di loro. Nei conglomerati si prevede anche l’aggiunta di polimeri (resine sintetiche) che influenzano le caratteristiche fisiche e/o chimiche del materiale. Il conglomerato bituminoso è sottoposto, in base alle Specifiche del materiale, alle norme della Serie UNI EN 13108, che ne stabiliscono denominazione, caratteristiche, utilizzo e controlli da effettuare sui materiali costituenti e sul prodotto finito. Ad oggi, fra le prove previste per la caratterizzazione minima dei prodotti e dunque da riportare in etichetta troviamo:
• Granulometria
• Contenuto di legante
• Temperatura della miscela
MANDATO | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA | TITOLO |
M/124 Materiali Stradali | UNI EN 13108-1 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo |
UNI EN 13108-2 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili |
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UNI EN 13108-3 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero |
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UNI EN 13108-4 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato |
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UNI EN 13108-5 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso |
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UNI EN 13108-6 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 6: Asfalto colato |
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UNI EN 13108-7 | Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti |
BITUME E LEGANTI BITUMINOSI
La Marcatura CE per bitumi e leganti bituminosi è stata introdotta nel 2011 ed è pertanto relativamente recente. Essa è il punto di partenza per una nuova generazione di specifiche che possa associare alle caratteristiche fisiche e reologiche (viscosità, resistenza a fatica ecc) dei bitumi le prestazioni per le diverse tipologie di applicazioni nel campo dei conglomerati per uso stradale. La pubblicazione delle norme del settore bitumi per uso stradale sancisce e completa la qualificazione di tutti i prodotti bituminosi come materiali da costruzione.
MANDATO | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA | TITOLO |
M/124 Materiali Stradali | UNI EN 12591 | Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi per applicazioni stradali |
UNI EN 13808 | Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose | |
UNI EN 13924 | Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni |
AGGREGATI
Gli inerti, o più propriamente aggregati, sono una larga categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni.
Gli aggregati sono sottoposti a specifiche norme armonizzate in base al loro utilizzo.
Fra le prove previste per la caratterizzazione dei prodotti, e dunque da riportare in etichetta troviamo:
• Le prestazioni fisiche
• Le prestazioni meccaniche
• Le prestazioni chimiche
MANDATO | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA | TITOLO |
M/125 Aggregati | UNI EN 12620 | Aggregati per calcestruzzo |
UNI EN 13043 | Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico | |
UNI EN 13055-1 | Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione | |
UNI EN 13055-2 | Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati | |
UNI EN 13139 | Aggregati per malta | |
UNI EN 13242 | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade | |
UNI EN 13383-1 | Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche | |
UNI EN 13450 | Aggregati per massicciate per ferrovie |
COMPONENTI STRUTTURALI
UNI EN 1090-1
La Marcatura CE dei componenti strutturali secondo la norma UNI EN 1090-1 – “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” – è diventata obbligatoria a partire dal 1° luglio 2014.
Essa descrive i requisiti e le modalità per l’apposizione della Marcatura CE, in accordo al Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011. Tutti i produttori di strutture in acciaio e alluminio utilizzati per le costruzioni di strutture in acciaio e miste (calcestruzzo + acciaio), che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), devono prevedere, per i propri prodotti e stabilimenti produttivi, anche l’implementazione della Marcatura CE secondo EN 1090-1.
Le organizzazioni che realizzano strutture saldate, o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono eseguire tali attività nel rispetto delle norme della serie UNI EN ISO 3834. La relazione tra le classi di esecuzione delle strutture e le norme UNI EN ISO 3834 applicabili è contenuta all’interno della norma EN 1090-1. A tal proposito la UNI EN 1090 richiama a riferimento anche altri standard:
• Qualifica saldatori secondo iso 9606
• Qualifica procedimenti di saldatura secondo iso 15614
• Formazione del coordinatore della saldatura secondo iso 14731
In tal senso Q-AID può offrire alla clientela di questo settore un servizio completo, in grado di coprire tutti i servizi e le qualifiche legate al settore.
Per quanto riguarda i requisiti di costruzione richiesti, le norme di riferimento sono:
• UNI EN 1090-2 per le strutture in acciaio
• UNI EN 1090-3 per le strutture in alluminio
MANDATO | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA | TITOLO |
M/120 Componenti Strutturali |
UN EN 1090-1 | Strutture metalliche in acciaio ed alluminio |
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PERMANENTE
Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore, dopo gli anni previsti di coesistenza con le varie norme nazionali, la norma europea EN 12899-1, che impone la marcatura CE obbligatoria su tutti i segnali verticali permanenti per il traffico stradale prodotti e commercializzati nei paesi dell’Unione Europea.
Il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione previsto per la segnaletica verticale permanente è il Sistema 1; è infatti compito e responsabilità dell’Organismo Notificato la supervisione dell’esecuzione delle prove di tipo in conformità alla UNI EN 12899-5.
La certificazione contempla infatti sia i produttori di pellicole retroriflettenti/supporti quali “materie prime” della cartellonistica stradale, sia gli assemblatori delle stesse che di fatto acquistano già il materiale certificato CE, immettendo sul mercato segnali standard e non standard previsti dal Codice della Strada. L’Azienda al fine della certificazione deve predisporre un sistema di controllo di produzione in fabbrica secondo la norma UNI EN 12899-4.
MANDATO | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA | TITOLO |
M/111 Attrezzature Stradali |
UNI EN 12899-1 | Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale Parte 1: Segnali permanenti |